Articolo 80
Oneri per permessi retribuiti
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per
i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i
lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui
all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di
lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per
retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988. n. 67.