Articolo 86 
Oneri previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi  e  disposizioni
                       fiscali e assicurative 
 
  1. L'amministrazione  locale  prevede  a  proprio  carico,  dandone
comunicazione tempestiva ai datori di  lavoro,  il  versamento  degli
oneri  assistenziali,  previdenziali  e  assicurativi  ai  rispettivi
istituti per  i  sindaci,  per  i  presidenti  di  provincia,  per  i
presidenti di comunita' montane, di unioni di comuni  e  di  consorzi
fra enti locali, per gli assessori provinciali e  per  gli  assessori
dei comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  per  i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti,  per  i  presidenti  dei  consigli  provinciali  che  siano
collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del  presente  testo
unico. La medesima disposizione  si  applica  per  i  presidenti  dei
consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei
loro confronti  un  effettivo  decentramento  di  funzioni  e  per  i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma in materia di servizi pubblici locali che  si  trovino  nelle
condizioni previste dall'articolo 81. 
  2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che rivestano le cariche di cui al comma 1  l'amministrazione  locale
provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1,  al  pagamento  di
una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto
dei Ministri dell'interno, del lavoro e della  previdenza  sociale  e
del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie  in
coerenza  con  quanto  previsto  per  i  lavoratori  dipendenti,   da
conferire alla forma pensionistica presso la quale  il  soggetto  era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. 
  3. L'amministrazione locale provvede,  altresi',  a  rimborsare  al
datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per  l'indennita'
di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo  dell'indennita'  di
carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale  residuo  da  parte
dell'amministratore. 
  4. Alle  indennita'  di  funzione  e  ai  gettoni  di  presenza  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  26,  comma  1,  delle
legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni
e  i  consorzi  fra  enti  locali   possono   assicurare   i   propri
amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del  loro
mandato. 
  6. Al fine di conferire certezza  alla  posizione  previdenziale  e
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1
e'  consentita  l'eventuale  ripetizione  degli  oneri  assicurativi,
assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del  loro
versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della  legge
3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.