Art. 63 
                     (Iscrizioni e trascrizioni) 
 
   1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale  dello  stato
civile iscrive: 
 
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; 
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma
dell'articolo 11 del codice civile; 
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo  di
   vita di uno degli sposi, ai sensi  dell'articolo  101  del  codice
   civile; 
d)  gli  atti  dei  matrimoni  celebrati  per  richiesta,  ai   sensi
dell'articolo 109 del codice civile; 
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; 
f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarita'  del  caso,
non si adattano le formule stabilite; 
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi  separati  manifestano  la
   loro  riconciliazione,  ai  sensi  dell'articolo  157  del  codice
   civile. 
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: 
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso  comune  davanti  ai
ministri di culto; 
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo  109  del
   codice civile, trasmessi  all'ufficiale  dello  stato  civile  dei
   comuni di residenza degli sposi; 
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 
d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorita' diplomatica
   o consolare straniera in Italia  fra  cittadini  stranieri  quando
   esistono convenzioni in materia; 
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in  caso  di
   imminente pericolo di vita di  uno  degli  sposi,  a  norma  degli
   articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; 
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; 
g) le sentenze e gli altri atti con cui si  pronuncia  all'estero  la
   nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti  civili  di
   un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi  modo  un  atto  di
   matrimonio  gia'  iscritto  o  trascritto  negli  archivi  di  cui
   all'articolo 10; 
h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della
   legge 27  maggio  1929,  n.  847,  e  dall'articolo  8,  comma  2,
   dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e  la
   Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121. 
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono  essere
trascritti per intero. 
 
          Note all'art. 63.

             -  Per il testo dell'art. 109 del codice civile, vedi la
          nota all'art. 53.

             Si  riporta  il  testo degli articoli 101, 110 e 157 del
          codice civile:

             "Art.  101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
          Nel  caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi,
          l'ufficiale  dello  stato  Civile  del luogo puo' procedere
          alla  celebrazione  del  matrimonio  senza  pubblicazioni e
          senza  l'assenso  al  matrimonio,  se  questo e' richiesto,
          purche'  gli  sposi prima giurino che non esistono tra loro
          impedimenti noti suscettibili di dispensa.
             L'ufficiale  dello  stato  civile  dichiara nell'atto di
          matrimonio   il  modo  con  cui  ha  accertato  l'imminente
          pericolo di vita.
             Art.  110 (Celebrazioni fuori della casa comunale). - Se
          uno  degli  sposi,  per  infermita' o per altro impedimento
          giustificato    all'ufficio    dello   stato   civile,   e'
          nell'impossibilita'   di   recarsi   alla   casa  comunale,
          l'ufficiale  si trasferisce col segretario nel luogo in cui
          si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro
          testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
          l'articolo 107.
             Art. 157 (Cessazione degli effetti della separazione). -
          I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti
          della  sentenza  di  separazione,  senza che sia necessario
          l'intervento  del giudice, con una espressa dichiarazione o
          con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con
          lo stato di separazione.
             La   separazione   puo'  essere  pronunziata  nuovamente
          soltanto  in  relazione a fatti e comportamenti intervenuti
          dopo la riconciliazione".
          - Per   il   testo   dell'articolo  208  del  codice  della
            navigazione,  vedi le note all'articolo 39; si riporta il
            testo degli articoli 204 e 834 del citato codice:
             "Art.  204 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
          Il  comandante  della  nave  marittima  puo' procedere alla
          celebrazione  del matrimonio nel caso e con le forme di cui
          all'articolo 101 del codice civile.
             Art.  834  (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
          Durante  la  navigazione  e quando comunque sia impossibile
          promuovere  l'intervento  della  competente autorita' nella
          Repubblica  o di quella consolare all'estero, il comandante
          dell'aeromobile   puo'   procedere  alla  celebrazione  del
          matrimonio  nel caso e con le forme di cui all'articolo 101
          del codice civile.
             L'atto  di  matrimonio,  compilato  dal comandante, deve
          essere   annotato   sul  giornale  di  rotta  e  consegnato
          nell'aeroporto di primo approdo al direttore dell'aeroporto
          o  all'autorita'  consolare,  insieme  con  un estratto del
          giornale di bordo".

             - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 847/1929 vedi
          la nota all'art. 49.
          - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8,  comma  2,
            dell'accordo  del  18  febbraio  1984  tra  la Repubblica
            italiana  e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo
            1985, n. 121:
             "2.  Le  sentenze  di nullita' di matrimonio pronunciate
          dai  tribunali  ecclesiastici, che siano munite del decreto
          di  esecutivita'  del  superiore  organo  ecclesiastico  di
          controllo,  sono,  su domanda delle parti o di una di esse,
          dichiarate  efficaci nella Repubblica italiana con sentenza
          della corte d'appello competente, quando questa accerti:
          a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a
             conoscere  della causa in quanto matrimonio celebrato in
             conformita' del presente articolo;
          b) che  nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici
             e'  stato assicurato alle parti il diritto di agire e di
             resistere  in giudizio in modo non difforme dai principi
             fondamentali dell'ordinamento italiano;
          c) che   ricorrono  le  altre  condizioni  richieste  dalla
             legislazione  italiana per la dichiarazione di efficacia
             delle sentenze straniere.
          La corte  d'appello potra', nella sentenza intesa a rendere
             esecutiva  una sentenza canonica, statuire provvedimenti
             economici  provvisori a favore di uno dei coniugi il cui
             matrimonio  sia  stato  dichiarato  nullo, rimandando le
             parti  al  giudice  competente  per  la  decisione sulla
             materia".