Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 11 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile. 2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10; h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121. 3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.
Note all'art. 63. - Per il testo dell'art. 109 del codice civile, vedi la nota all'art. 53. Si riporta il testo degli articoli 101, 110 e 157 del codice civile: "Art. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato Civile del luogo puo' procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazioni e senza l'assenso al matrimonio, se questo e' richiesto, purche' gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti noti suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita. Art. 110 (Celebrazioni fuori della casa comunale). - Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107. Art. 157 (Cessazione degli effetti della separazione). - I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione". - Per il testo dell'articolo 208 del codice della navigazione, vedi le note all'articolo 39; si riporta il testo degli articoli 204 e 834 del citato codice: "Art. 204 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Il comandante della nave marittima puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile. Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile. L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di rotta e consegnato nell'aeroporto di primo approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo". - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 847/1929 vedi la nota all'art. 49. - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121: "2. Le sentenze di nullita' di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutivita' del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformita' del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici e' stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potra', nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia".