Art.64 (Contenuto dell'atto di matrimonio) 1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile; c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile; d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo; g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio. 2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Note all'art. 64: Per il testo degli articoli 101 e 110 del codice civile, vedi le note all'art. 63. - Si riporta il testo degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile: "Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi). - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dai matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Art. 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia). - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Art. 147 (Doveri verso i figli). - Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): "1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede".