Art.64
(Contenuto dell'atto di matrimonio)
1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di
autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo 101
del codice civile;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del
codice civile;
d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli
143, 144 e 147 del codice civile;
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere
rispettivamente in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti
dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del
trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che
gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli
sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione e'
inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel
caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della
legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Note all'art. 64:
Per il testo degli articoli 101 e 110 del codice civile,
vedi le note all'art. 63.
- Si riporta il testo degli articoli 143, 144 e 147 del
codice civile:
"Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi). -
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dai matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta',
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.
Art. 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza
della famiglia). - I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare
l'indirizzo concordato.
Art. 147 (Doveri verso i figli). - Il matrimonio impone
ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacita',
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, della
legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato):
"1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati
dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I
coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro
rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato
di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel quale almeno
uno di essi risiede".