Art. 65 
                    (Imminente pericolo di vita) 
 
   1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno  degli
sposi,  e'  celebrato  durante  un  viaggio  marittimo  o  aereo,  si
osservano, rispettivamente le disposizioni degli articoli  204,  205,
207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione. 
   2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali  relativi
a  matrimoni  celebrati  nelle  ipotesi  previste  nel  comma  1   e'
competente l'ufficiale dello stato civile  del  comune  di  residenza
degli sposi, al  quale  la  capitaneria  di  porto  o  il  comandante
dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio  avviene  in  Italia,  o
l'autorita' diplomatica o consolare,  se  l'approdo  o  l'atterraggio
avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati  dal
comandante della nave o dell'aereo. 
 
          Note all'art. 65:

          - Per il testo degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834
            del  codice della navigazione, vedi le note agli articoli
            39 e 63.