Art. 66 
                         (Casi particolari) 
 
   1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce  la  lingua  italiana
nonche' in quelle in cui  e'  sordo,  muto,  o  comunque  impedito  a
comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra  il  matrimonio  o
con l'ausilio di un interprete o  avvalendosi  di  mezzi  idonei  per
rivolgere allo sposo le  domande,  riceverne  le  risposte  e  dargli
comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144  e
147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi  in
matrimonio. 
   2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale dello  stato  civile  fa
menzione  nell'atto  dei  mezzi  usati  per   la   celebrazione   del
matrimonio. 
 
          Note all'art. 66:

          - Per  il  testo  degli  articoli 143, 144 e 147 del codice
            civile, vedi le note all'art. 64.