Art. 66 (Casi particolari) 1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio.
Note all'art. 66: - Per il testo degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, vedi le note all'art. 64.