Art. 67 (Matrimonio celebrato da altro ufficiale) 1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facolta' concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio deve esprimere nella richiesta il motivo di necessita' o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa. 2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1.
Nota all'art. 67: - Per il testo dell'art. 109 del codice civile, vedi le note all'art. 63.