Art. 67 
              (Matrimonio celebrato da altro ufficiale) 
 
   1. L'ufficiale dello stato civile che,  valendosi  della  facolta'
concessa dall'articolo 109  del  codice  civile,  richiede  un  altro
ufficiale per la celebrazione del  matrimonio  deve  esprimere  nella
richiesta il motivo di necessita' o di convenienza che lo ha  indotto
a fare la richiesta stessa. 
   2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente  per  essere
poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con  le  modalita'
di cui all'articolo 21, comma 1. 
 
          Nota all'art. 67:

          -  Per  il  testo  dell'art. 109 del codice civile, vedi le
          note all'art. 63.