Art. 68 
                           (Comunicazioni) 
 
   1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato  il  matrimonio
deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato  civile  dei
comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti  di
nascita. 
   2. Se il matrimonio e' stato celebrato per  delegazione,  l'avviso
e' dato  dall'ufficiale  dello  stato  civile  delegante,  dopo  aver
ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da quello delegato. 
   3. Uguale avviso deve essere dato: 
     a) dall'ufficiale dello stato civile che  ha  trascritto  l'atto
originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto; 
     b) dall'ufficiale dello stato civile che  ha  trascritto  l'atto
originale del matrimonio celebrato  all'estero  ovvero  una  sentenza
dalla quale risulta la esistenza, la nullita', lo scioglimento  o  la
cessazione degli effetti civili di un matrimonio. 
   4. L'ufficiale dello stato  civile  del  comune  che  ha  ricevuto
l'avviso provvede per le relative annotazioni.