Art. 69 
                            (Annotazioni) 
 
   1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione: 
 
a) della  trasmissione  al  ministro  di  culto  della  comunicazione
   dell'avvenuta  trascrizione  dell'atto  di   matrimonio   da   lui
   celebrato; 
b) delle  convenzioni  matrimoniali,  delle  relative  modificazioni,
   delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del  codice
   civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni  di  cui
   all'articolo 193 del codice civile, e  della  scelta  della  legge
   applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai  sensi  dell'articolo
   30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; 
c) dei ricorsi per lo scioglimento  o  la  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio, e delle relative pronunce; 
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o  di  cessazione
   degli effetti civili del  matrimonio;  di  quelle  che  dichiarano
   efficace nello Stato la  pronuncia  straniera  di  nullita'  o  di
   scioglimento del matrimonio; di  quelle  che  dichiarano  efficace
   nello Stato la pronuncia dell'autorita' ecclesiastica di  nullita'
   del  matrimonio;  e  di  quelle  che  pronunciano  la  separazione
   personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; 
e) delle sentenze con le  quali  si  pronuncia  l'annullamento  della
trascrizione dell'atto di matrimonio; 
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la
loro riconciliazione; 
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di  uno
   degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo  di
   cui era stata dichiarata la  morte  presunta  o  ne  accertano  la
   morte; 
h) dei  provvedimenti   che   determinano   il   cambiamento   o   la
   modificazione  del  cognome  o  del  nome  o  di  entrambi  e  dei
   provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; 
i) dei provvedimenti di rettificazione. 
 
          Note all'art. 69.

          -  Si  riporta il testo degli articoli 163 e 193 del codice
          civile:
             "Art.  163  (Modifica delle convenzioni). - Le modifiche
          delle  convenzioni  matrimoniali, anteriori o successive al
          matrimonio,  non  hanno  effetto  se l'atto pubblico non e'
          stipulato  col  consenso di tutte le persone che sono state
          parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
             Se  uno  dei coniugi muore dopo aver consentito con atto
          pubblico  alla modifica delle convenzioni, questa produce i
          suoi   effetti   se   le   altre   parti   esprimono  anche
          successivamente  il loro consenso, salva l'omologazione del
          giudice.  L'omologazione  puo'  essere  chiesta da tutte le
          persone  che  hanno  partecipato  alla  modificazione delle
          convenzioni o dai loro eredi.
             Le  modifiche  convenute  e  la sentenza di omologazione
          hanno  effetto  rispetto  ai  terzi  solo  se  ne  e' fatta
          annotazione in margine all'atto del matrimonio.
             L'annotazione  deve inoltre essere fatta a margine della
          trascrizione  delle convenzioni matrimoniali ove questa sia
          richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.
             Art.  193  (Separazione  dei  beni).  -  La  separazione
          giudiziale  dei  beni  puo'  essere  pronunziata in caso di
          interdizione  o  di  inabilitazione di uno dei coniugi o di
          cattiva amministrazione della comunione.
             Puo'  altresi'  essere  pronunziata  quando il disordine
          degli  affari  di  uno  dei coniugi o la condotta da questi
          tenuta  nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli
          interessi  dell'altro  o  della comunione o della famiglia,
          oppure  quando  uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni
          di  questa  in misura proporzionale alle proprie sostanze e
          capacita' di lavoro.
             La  separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o
          dal suo legale rappresentante.
             La  sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al
          giorno  in cui e' stata proposta la domanda ed ha l'effetto
          di  instaurare  il  regime di separazione dei beni regolato
          nella  sezione  V  del  presente  capo, salvi i diritti dei
          terzi.
             La   sentenza   e'   annotata  a  margine  dell'atto  di
          matrimonio     e     sull'originale    delle    convenzioni
          matrimoniali".
             - Per il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge n.
          218/1995, vedi le note all'art. 64.