Art. 42 (R)
                     Certificati di abilitazione

  1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di
formazione   o   di   procedimenti   autorizzatori  all'esercizio  di
determinate   attivita',   ancorche'   definiti  "certificato",  sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".