Art. 57
(Esercizio della funzione)
1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
provvede un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio
scolastico regionale. Il collegio e' composto da tre membri, dotati
di adeguata professionalita', di cui uno designato dal Ministero
della pubblica istruzione; uno dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno
designato d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata
designazione, la nomina e' predisposta dall'ufficio scolastico
regionale, attingendo al registro dei revisori contabili. I
componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso
ambito territoriale puo' avvenire per una sola volta. In caso di
rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con
quelli in carica.
2. Ad uno stesso Collegio e' affidato il riscontro di piu'
istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo
ambito territoriale. L'aggregazione e' operata dall'Ufficio
scolastico regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari
amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse
sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti
operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con
decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l'indennita' di
missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in
materia.
4. Il compenso, l'indennita' ed il rimborso spese ai membri del
collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato
nell'ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale con il
provvedimento di nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della
pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel
quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica
non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei
ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonche' i dipendenti di
qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro
dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella
quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.
Nota all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
"Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i princi'pi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria, nominati
tra gli iscritti all'albo del revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci".