Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimita',
regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di regolarita' contabile sul
programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi
dell'articolo 2, comma 3.
3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali
- da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla
verifica della legittimita' e regolarita' delle scritture contabili e
della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi
individuati nel programma e nelle successive variazioni di
quest'ultimo, nonche' alle verifiche di cassa.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale
in merito al quale:
a) riferisce sulla regolarita' della gestione finanziaria e
patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e
dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b)rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione
finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto
d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi
(personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle
attivita' e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate
all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione
scolastica, nonche' con altre notizie e dati richiesti
dall'amministrazione vigilante.