Art. 59 
         (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti) 
 
   1. Le riunioni del Collegio, ai  fini  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo  58,  commi  2  e  4,  si  svolgono  su  iniziativa  del
presidente, cui compete la convocazione, ovvero  quando  ne  facciano
richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse  possono  tenersi
in  una  qualsiasi  delle  sedi  scolastiche   comprese   nell'ambito
territoriale di competenza. 
   2.  Per  le  deliberazioni  assunte  dal   Collegio,   il   membro
dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. 
Non e' consentita l'astensione. 
   3. Le verifiche  periodiche  di  cui  all'articolo  58,  comma  3,
avvengono  sulla  base  di  una  programmazione  annuale   concordata
collegialmente. 
   4. Per l'esercizio delle funzioni  dei  revisori,  le  istituzioni
scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti  e
i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo. 
   5.  L'ufficio  scolastico   regionale   promuove   gli   opportuni
interventi, al fine di assicurare l'omogeneita' dell'esercizio  della
funzione del Collegio dei revisori.