Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del
presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano
richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi
in una qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito
territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro
dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso.
Non e' consentita l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58, comma 3,
avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata
collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni
scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e
i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni
interventi, al fine di assicurare l'omogeneita' dell'esercizio della
funzione del Collegio dei revisori.