Art. 60
(Verbali)
1. L'attivita' dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I
verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in
apposito registro a pagine numerate progressivamente, che e'
custodito dal direttore o da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo,
corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve essere
inviata all'ufficio scolastico regionale ed alla competente
ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere
inviati altresi' copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie
riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti
di competenza.