Art. 66. Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1) 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
Note all'art. 66: - La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, recante "Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'11 novembre 1957. - La legge 4 luglio 1959, n. 463 recante "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 13 luglio 1959. - La legge 22 luglio 1966, n. 613 recante "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto 1966.