Art. 66. 
Indennita'  di  maternita'  per  le   lavoratrici   autonome   e   le
   imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1) 
 
  1. Alle lavoratrici  autonome,  coltivatrici  dirette,  mezzadre  e
colone, artigiane ed esercenti  attivita'  commerciali  di  cui  alle
leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463,  e  22  luglio
1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo  principale,  e'
corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e
per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68. 
 
          Note all'art. 66:
              - La   legge   26 ottobre   1957,   n.   1047,  recante
          "Estensione  dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia
          ai  coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'11 novembre 1957.
              - La  legge  4 luglio  1959, n. 463 recante "Estensione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  agli  artigiani  ed  ai  loro
          familiari"  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 165
          del 13 luglio 1959.
              - La  legge  22 luglio 1966, n. 613 recante "Estensione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia   ed   i   superstiti  agli  esercenti  attivita'
          commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
          degli  ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto
          1966.