Art. 68. 
                       Misura dell'indennita' 
         (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5) 
 
  1.  Alle  coltivatrici  dirette,   colone   e   mezzadre   e   alle
imprenditrici agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti  la
data del  parto  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla  stessa,  una
indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento  della  retribuzione
minima giornaliera per gli operai  agricoli  a  tempo  indeterminato,
come  prevista  dall'articolo  14,  comma  7,  del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 
  2. Alle lavoratrici  autonome,  artigiane  ed  esercenti  attivita'
commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti  la  data  del
parto e per i tre mesi successivi  alla  stessa  data  effettiva  del
parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento  del  salario
minimo giornaliero stabilito dall'articolo  1  del  decreto-legge  29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica  di
impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti  ministeriali  di
cui al secondo comma del medesimo articolo 1. 
  3.  In  caso  di  interruzione  della   gravidanza,   spontanea   o
volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge  22
maggio 1978, n.  194,  verificatasi  non  prima  del  terzo  mese  di
gravidanza,  su   certificazione   medica   rilasciata   dall'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio,  e'  corrisposta  una
indennita' giornaliera calcolata ai sensi dei commi  1  e  2  per  un
periodo di trenta giorni. 
 
          Nota all'art. 68, comma 1:
              - Il  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791, recante
          "Disposizioni in materia previdenziale" e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   358  del  31 dicembre  1981,  e
          convertito,  con modificazioni, con legge 26 febbraio 1982,
          n.  54  (Gazzetta  Ufficiale  n.  58 del 1o marzo 1982). Si
          riporta il testo dell'art. 14, comma 7:
              "A  decorrere  dal  1o gennaio  1982  i  contributi  di
          previdenza   e   di   assistenza   sociale  e  le  relative
          prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
          sono  calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della
          legge  30 aprile  1969,  n. 153. Ai fini delle integrazioni
          salariali  di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle
          indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a
          riferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello
          nel  corso  del  quale si e' verificato l'evento o ha avuto
          inizio   la   malattia   o   l'astensione  dal  lavoro  per
          maternita'.  Per  gli infortuni avvenuti successivamente al
          31 dicembre   1981   e   per   le   malattie  professionali
          manifestatesi   dopo   la  data  medesima,  le  prestazioni
          dell'assicurazione   obbligatoria  sono  liquidate,  per  i
          lavoratori  agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato,
          sulla  base  della retribuzione effettiva calcolata secondo
          le  modalita'  previste  dagli articoli 116 e 117 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno   1965,   n.   1124   e  successive  modifiche  e
          integrazioni.   Per   la   liquidazione  delle  rendite  di
          inabilita'  permanente  ed  ai  superstiti, si applicano il
          minimale  ed  il massimale di retribuzione stabiliti per il
          settore  industriale.  Resta  salva, se piu' favorevole, la
          retribuzione  annua  convenzionale  fissata  per il settore
          agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i
          lavoratori   agricoli  subordinati  a  tempo  indeterminato
          valgono,  ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro
          e  delle  malattie professionali, le disposizioni contenute
          in  materia  nel titolo primo del testo unico medesimo. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          da  emanarsi  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
          verranno  stabilite  le  modalita'  ed  i  termini  per  la
          dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per
          il versamento dei contributi di previdenza e di' assistenza
          sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico
          degli inadempienti.".
          Note all'art. 68, comma 2:
              - Il  decreto-legge  29 luglio  1981,  n.  402, recante
          "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
          contribuzioni"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          208 del 30 luglio 1981 e convertito, con modificazioni, con
          legge  26 settembre 1981, n. 537 (Gazzetta Ufficiale n. 266
          del 28 settembre 1981). L'art. 1 reca testualmente:
              "Art.    1    (Minimale   di   retribuzione   ai   fini
          contributivi).  -  A decorrere dal periodo di paga in corso
          al   31 maggio   1981   i  limiti  minimi  di  retribuzione
          giornaliera,  ivi compresa la misura giornaliera dei salari
          medi   convenzionali,   sono   stabiliti,   per   tutte  le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
          sociale,  nelle  misure  risultanti  dalle  tabelle  A  e B
          allegate al presente decreto.
              I  limiti  minimi  di  retribuzione  di  cui  al  comma
          precedente  sono  aumentati  ogni anno, a partire dal 1982,
          nella  stessa  misura  percentuale  delle  variazioni delle
          pensioni  che  si  verificano  in applicazione dell'art. 19
          della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle
          10  lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale
          da  effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  in  riferimento ai minimi previsti dai
          contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
          settori  omogenei.  La prima revisione triennale ha effetto
          dal 1o gennaio 1984.
              Con  la  stessa  decorrenza  di  cui al primo comma, il
          limite  minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori
          soci  di  societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e
          loro  organismi  associati  soggetti  alle  norme di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
          602,  per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
          acque  interne  di  cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e
          per  i  lavoratori  a domicilio, e' stabilito, per tutte le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
          sociale, in L. 10.000.
              L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al
          comma  precedente  varia  nella stessa misura percentuale e
          con  la  stessa  decorrenza delle variazioni delle pensioni
          che  si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge
          30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per
          eccesso.  Il presente articolo non si applica ai contributi
          dovuti  per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed
          ai   contributi   dovuti  per  la  prosecuzione  volontaria
          dell'assicurazione generale obbligatoria.
              Con  effetto  dal  1o gennaio  1981 le tabelle A, B e C
          allegate   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          27 aprile  1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D
          ed E allegate al presente decreto".
              La Tabella A del citato decreto-legge n. 402/1981 e' la
          seguente:

          "Tabella A
=====================================================================
Settore  Qualifiche --------------------------------------- Dirigente
Impiegato                                                     Operaio
---------------------------------------------------------------------
Industria 50.000 15.070 14.070." Amministrazioni dello Stato ed altre
pubbliche amministrazioni 38.000 18.070 16.070." Artigianato - 16.070
14.070."  Agricoltura  40.000  21.070  -."  Credito,  assicurazioni e
servizi  tributari  appaltati 50.000 17.070 16.070." Commercio 50.000
14.070 14.070."

          Nota all'art. 68, comma 3:
              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata
          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.