Art. 68. Misura dell'indennita' (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5) 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1. 3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Nota all'art. 68, comma 1: - Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante "Disposizioni in materia previdenziale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981, e convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1o marzo 1982). Si riporta il testo dell'art. 14, comma 7: "A decorrere dal 1o gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si e' verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternita'. Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalita' ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di' assistenza sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti.". Note all'art. 68, comma 2: - Il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981 e convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 28 settembre 1981). L'art. 1 reca testualmente: "Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi). - A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1o gennaio 1984. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000. L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria. Con effetto dal 1o gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto". La Tabella A del citato decreto-legge n. 402/1981 e' la seguente: "Tabella A ===================================================================== Settore Qualifiche --------------------------------------- Dirigente Impiegato Operaio --------------------------------------------------------------------- Industria 50.000 15.070 14.070." Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni 38.000 18.070 16.070." Artigianato - 16.070 14.070." Agricoltura 40.000 21.070 -." Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati 50.000 17.070 16.070." Commercio 50.000 14.070 14.070." Nota all'art. 68, comma 3: - Per il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.