Art. 69 Norme transitorie (Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998) 1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001. 2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. 3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito tramite il relativo contratto collettivo. 4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro. 6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. 9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e' determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione. 10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12. l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Note all'art. 69: - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera c) della lettera 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse. - La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, reca "legge quadro sul pubblico impiego". - Si trascrive il testo vigente degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo): "Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive). - I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I: i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi; le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri: a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attivita' di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attivita' di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente; b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in misura pari alla meta' della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a); c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'articolo 65. Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri; 1) la dotazione organica complessiva e' pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo; 2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti posti; 3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata. Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato". "Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento). - Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, e' stabilito, con effetto dal 1o luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le indennita', i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformita' delle vigenti disposizioni. Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi e' esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): "Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' esteso ad personam, e sulla base delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni. 2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di cui al presente comma". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 22, commi 17 e 18 della legge 29 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, cosi' da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni". "18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): "Art. 199 (Modalita). - L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, puo' avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente. Analoga richiesta puo' essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti. Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto. Alle conseguenti variazioni di organici si provvede con regolamento di esecuzione. L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta altresi' al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la relativa anzianita' di carriera e di qualifica". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 484 (Ricorso). - 1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione". - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1o marzo 1994, reca "Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, puo' essere concessa sino al 31 marzo 1998". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".