Art. 52.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano anche ai
concorsi  relativi  a categorie di personale di nuova istituzione. Le
eventuali  disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilanclo  e  della  programmazione  economica,  sentita la Conferenza
Stato-regioni.  Con  la  stessa  procedura  si  provvede ai necessari
adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.