Art. 52. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilanclo e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.