Art. 43.
       Modifiche ed integrazioni alla disciplina assicurativa
1. L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' abrogato.
  2.  All'articolo  55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
  dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera:
    "e-bis)  nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai
  sensi   del  decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva
  98/78/CE,  non  ha  realizzato  entro i termini stabiliti le misure
  previste  dal  piano  di  intervento  di  cui all'articolo 29 dello
  stesso decreto.".
  3.  All'articolo  66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
  dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera:
    "e-bis)  nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai
  sensi   del  decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva
  98/1978/CE,  non  ha realizzato entro i termini stabiliti le misure
  previste  dal  piano  di  intervento  di  cui all'articolo 29 dello
  stesso decreto.".
  4.   Al  punto  1  della  parte  C  dell'allegato  III  al  decreto
  legislativo  26  maggio  1997, n. 173, dopo le parole: "rami vita."
  sono  aggiunte le seguenti: "Le imprese di assicurazione soggette a
  vigilanza supplementare devono illustrare altresi' la situazione di
  solvibilita'  corretta  di cui al titolo IV del decreto legislativo
  di attuazione della direttiva 98/78/CE, indicando l'ammontare degli
  elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati
  ai  fini  del  calcolo  di  detta  situazione  di  solvibilita'. Se
  l'impresa   di   assicurazione   e'   tenuta  alla  verifica  della
  solvibilita'  dell'impresa  controllante  ai sensi del titolo V del
  decreto  legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, dovra'
  fornire  informazione  dell'eventuale  risultato  negativo  di tale
  verifica.".
 
          Note all'art. 43:
          - Per  quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi
          le note alle premesse.
          - Per  quanto  riguarda  i decreti legislativi numeri 174 e
          175  del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le
          note alle premesse.
          - Il  testo  dell'art. 55 del succitato decreto legislativo
          n. 174 del 1995, cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo, cosi' recita:
          "Art.     55    (Revoca    dell'autorizzazione).    -    1.
          L'autorizzazione puo' essere revocata quando l'impresa:
          a) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso;
          b) non  ha  realizzato  entro i termini stabiliti le misure
          previste   dal   piano   di  risanamento  o  dal  piano  di
          finanziamento di cui all'art. 51;
          c) e'   gravemente   inadempiente   alle  disposizioni  del
          presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui
          rispetto   essa   e'   tenuta  per  l'esercizio  della  sua
          attivita';
          d) non  si  attiene, nell'esercizio della sua attivita', ai
          limiti  imposti  nel  decreto di autorizzazione, o previsti
          nel programma di attivita';
          e) e'  gravemente  inadempiente agli obblighi di legge e di
          contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni
          retributive;
          e-bis) nel   caso   in   cui   e'   soggetta   a  vigilanza
          supplementare   ai   sensi   del   decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  98/78/CE,  non  ha realizzato
          entro  i  termini stabiliti le misure previste dal piano di
          intervento di cui all'art. 29 dello stesso decreto".
          - Il  testo  dell'art. 66 del succitato decreto legislativo
          n. 175 del 1995, cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo, cosi' recita:
          "Art.     66    (Revoca    dell'autorizzazione).    -    1.
          L'autorizzazione   puo'   essere   revocata  dal  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          proposta dell'ISVAP, quando l'impresa:
          a) non soddisfi piu' alle condizioni di accesso;
          b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure
          previste   dal   piano   di  risanamento  o  dal  piano  di
          finanziamento di cui all'art. 62;
          c) sia   gravemente   inadempiente  alle  disposizioni  del
          presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui
          rispetto   essa   e'   tenuta  per  l'esercizio  della  sua
          attivita';
          d) non  si  attenga, nell'esercizio della sua attivita', ai
          limiti  imposti  nel  decreto di autorizzazione, o previsti
          nel programma di attivita';
          e) sia  gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di
          contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni
          retributive;
          e-bis)   nel   caso   in   cui   e'  soggetta  a  vigilanza
          supplementare   ai   sensi   del   decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  98/78/CE,  non  ha realizzato
          entro  i  termini stabiliti le misure previste dal piano di
          intervento di cui all'art. 29 dello stesso decreto".