Art. 43. Modifiche ed integrazioni alla disciplina assicurativa 1. L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' abrogato. 2. All'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'articolo 29 dello stesso decreto.". 3. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/1978/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'articolo 29 dello stesso decreto.". 4. Al punto 1 della parte C dell'allegato III al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo le parole: "rami vita." sono aggiunte le seguenti: "Le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare devono illustrare altresi' la situazione di solvibilita' corretta di cui al titolo IV del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo di detta situazione di solvibilita'. Se l'impresa di assicurazione e' tenuta alla verifica della solvibilita' dell'impresa controllante ai sensi del titolo V del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, dovra' fornire informazione dell'eventuale risultato negativo di tale verifica.".
Note all'art. 43: - Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle premesse. - Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le note alle premesse. - Il testo dell'art. 55 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 55 (Revoca dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione puo' essere revocata quando l'impresa: a) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso; b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 51; c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa e' tenuta per l'esercizio della sua attivita'; d) non si attiene, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attivita'; e) e' gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive; e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'art. 29 dello stesso decreto". - Il testo dell'art. 66 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 66 (Revoca dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione puo' essere revocata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, quando l'impresa: a) non soddisfi piu' alle condizioni di accesso; b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 62; c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa e' tenuta per l'esercizio della sua attivita'; d) non si attenga, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attivita'; e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive; e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'art. 29 dello stesso decreto".