Art. 63.
              Applicazione della sanzione su richiesta

  1.  L'applicazione  all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa
se  il  giudizio  nei  confronti  dell'imputato  e'  definito  ovvero
definibile  a  norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nonche'  in  tutti  i  casi  in  cui per l'illecito amministrativo e'
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di
cui  al  titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.
  2.  Nei  casi  in  cui  e' applicabile la sanzione su richiesta, la
riduzione  di  cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura
penale   e'  operata  sulla  durata  della  sanzione  interdittiva  e
sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
  3.  Il  giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
 
          Note all'art. 63:
              - Per  il  testo  dell'art. 444 del codice di procedura
          penale si vedranno le note dell'art. 38.
              - Il  titolo II del libro sesto del codice di procedura
          penale,  reca:  "Applicazione della pena su richiesta delle
          parti".