Art. 64. 
                      Procedimento per decreto 
 
  1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare  la
sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le  indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito
amministrativo  nel  registro  di  cui  all'articolo  55   e   previa
trasmissione del  fascicolo,  richiesta  motivata  di  emissione  del
decreto di applicazione della  sanzione  pecuniaria,  indicandone  la
misura. 
  2. Il  pubblico  ministero  puo'  chiedere  l'applicazione  di  una
sanzione pecuniaria diminuita sino  alla  meta'  rispetto  al  minimo
dell'importo applicabile. 
  3. Il giudice, quando  non  accoglie  la  richiesta,  se  non  deve
pronunciare sentenza di esclusione della  responsabilita'  dell'ente,
restituisce gli atti al pubblico ministero. 
  4. Si osservano le disposizioni del titolo  V  del  libro  sesto  e
dell'articolo  557  del  codice  di  procedura  penale,   in   quanto
compatibili. 
 
          Note all'art. 64: 
              - Il titolo V del libro sesto del codice  di  procedura
          penale, reca: "Procedimento per decreto". 
              - Per il testo dell'art. 557 del  codice  di  procedura
          penale, si vedano le note all'art. 62.