Art. 50.
                   Sezioni e titoli professionali
  1.   Nell'albo   professionale  dell'ordine  degli  psicologi  sono
istituite la sezione A e la sezione B.
  2.  Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
psicologo.
  3.  Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
psicologo iunior.
  4.   L'iscrizione   all'albo   professionale   degli  psicologi  e'
accompagnata    rispettivamente   dalle   dizioni:   "sezione   degli
psicologi",  "sezione  degli psicologi iuniores". Nella sezione degli
psicologi    iuniores   viene   annotata   la   specifica   attivita'
professionale  dell'iscritto  in  coerenza con il percorso formativo,
con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.
  5.  Qualora  gli  iscritti  nella  sezione  A abbiano conseguito la
specializzazione   in  psicoterapia,  l'esercizio  dell'attivita'  di
psicoterapeuta  e'  annotata  nell'Albo, come previsto dalla legge 18
febbraio 1989, n. 56.
 
          Nota all'art. 50:
              -  Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' il
          seguente: "Ordinamento della professione di psicologo".