Art. 52 (L) 
                 Tipo di strutture e norme tecniche 
      (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 
 
  1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia  pubbliche
sia private debbono  essere  realizzate  in  osservanza  delle  norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con  decreti
del  Ministro  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che  si  avvale  anche  della
collaborazione del Consiglio nazionale  delle  ricerche.  Qualora  le
norme tecniche riguardino costruzioni  in  zone  sismiche  esse  sono
adottate di concerto con  il  Ministro  per  l'interno.  Dette  norme
definiscono: 
      a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, 
  esecuzione e collaudo degli edifici  in  muratura  e  per  il  loro
consolidamento; 
      b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in 
  funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della 
  destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni; 
      c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei 
  pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
  precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo 
  delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i 
  criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, 
  esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, 
  serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni  prefabbricate  in  genere,
acquedotti, fognature; 
      d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 
  2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da  quelli  in
muratura  o  con  ossatura  portante  in  cemento  armato  normale  e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita'  di
tali sistemi deve essere comprovata da una  dichiarazione  rilasciata
dal  presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su
conforme parere dello stesso Consiglio. 
  3. Le norme tecniche di cui  al  presente  articolo  e  i  relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo  la  pubblicazione
dei rispettivi decreti  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.