Art. 54 (L)
                          Sistemi costruttivi
           (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6,
       primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)

    1. Gli edifici possono essere costruiti con:
      a)   struttura   intelaiata   in   cemento   armato  normale  o
  precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
      b) struttura a pannelli portanti;
      c) struttura in muratura;
      d) struttura in legname.
    2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
      a)  costruzioni  in muratura, quelle nelle quali la muratura ha
  funzione portante;
      b)   strutture   a   pannelli   portanti,  quelle  formate  con
  l'associazione  di  pannelli  verticali  prefabbricati  (muri),  di
  altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi
  solidali  a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite
  in opera;
      c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o
  curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.