Art. 56 (L)
               Edifici con struttura a pannelli portanti
                   (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
           art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)

    1.  Le  strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in
  calcestruzzo  pieno  od  alleggerito,  semplice,  armato  normale o
  precompresso,   presentare   giunzioni   eseguite   in   opera  con
  calcestruzzo   o   malta   cementizia,   ed  essere  irrigidite  da
  controventamenti   opportuni,   costituiti  dagli  stessi  pannelli
  verticali  sovrapposti  o  da  lastre in calcestruzzo realizzate in
  opera;  i  controventamenti  devono essere orientati almeno secondo
  due direzioni distinte.
    2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare
  un  organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui
  all'articolo 85.
    3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
  essere assicurata da armature metalliche.
    4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del
  grado  di  sismicita',  deve essere comprovata da una dichiarazione
  rilasciata  dal  presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
  pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.