Art. 57 (L)
                  Edifici con strutture intelaiate
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8,
    secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)

    1.  Nelle  strutture  intelaiate possono essere compresi elementi
  irrigidenti costituiti da:
      a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale
  o precompresso;
      b)  elementi-parete  in  acciaio, calcestruzzo armato normale o
  precompresso.
    2.   Gli   elementi   irrigidenti  devono  essere  opportunamente
  collegati  alle  intelaiature  della  costruzione  in  modo che sia
  assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
  stessi.
    3.  Il  complesso resistente deve essere proporzionato in modo da
  assorbire  le  azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui
  all'articolo 83.
    4.  Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono
  essere  efficacemente  collegate  alle  aste della struttura stessa
  secondo  le  modalita'  specificate  dalle  norme  tecniche  di cui
  all'articolo 83.