Art. 58 (L) 
Produzione in serie in  stabilimenti  di  manufatti  in  conglomerato
     normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo 
              (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9) 
 
  1.  Le  ditte  che  procedono  alla  costruzione  di  manufatti  in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo,  fabbricati
in serie e che assolvono alle funzioni indicate  negli  articoli  53,
comma  1  e  64,  comma  1,  hanno  l'obbligo  di  darne   preventiva
comunicazione  al  Servizio  tecnico  centrale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita  relazione  nella  quale
debbono: 
    a) descrivere ciascun tipo di struttura  indicando  le  possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli riferentisi a tutto  il  comportamento  sotto  carico  fino  a
fessurazione e rottura; 
    b) precisare le caratteristiche  dei  materiali  impiegati  sulla
scorta  di  prove  eseguite  presso  uno  dei   laboratori   di   cui
all'articolo 59; 
    c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e  i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; 
    d) indicare i risultati  delle  prove  eseguite  presso  uno  dei
laboratori di cui all'articolo 59. 
  2. Tutti gli elementi precompressi  debbono  essere  chiaramente  e
durevolmente contrassegnati onde si possa  individuare  la  serie  di
origine. 
  3. Per le ditte che costruiscono  manufatti  complessi  in  metallo
fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni  indicate  negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui  al  comma  1
del presente articolo deve  descrivere  ciascun  tipo  di  struttura,
indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi. 
  4. Le ditte produttrici di  tutti  i  manufatti  di  cui  ai  commi
precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative  alle
operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti. 
  5. La responsabilita'  della  rispondenza  dei  prodotti  rimane  a
carico della ditta produttrice,  che  e'  obbligata  a  corredare  la
fornitura con i disegni  del  manufatto  e  l'indicazione  delle  sue
caratteristiche di impiego. 
  6. Il progettista delle  strutture  e'  responsabile  dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di  cui
sopra nel progetto delle strutture dell'opera. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.