Art. 59 (L) 
                             Laboratori 
              (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 
 
  1.  Agli  effetti  del  presente  testo  unico   sono   considerati
laboratori ufficiali: 
    a) i laboratori degli istituti  universitari  dei  politecnici  e
delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari
di architettura; 
    b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del  centro  studi
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma). 
  2. Il Ministro per le infrastrutture  e  i  trasporti,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori  ad  effettuare
prove su materiali da costruzione,  comprese  quelle  geotecniche  su
terreni e rocce. 
  3. L'attivita' dei  laboratori,  ai  fini  del  presente  capo,  e'
servizio di pubblica utilita'.