Art. 60 (L)
                    Emanazione di norme tecniche
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)

    1.  Il  Ministro  per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici che si avvale anche della
  collaborazione  del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,
  modifica  ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
  costruzioni di cui al capo secondo.