Art. 61 (L)
                       Abitati da consolidare
               (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

    1.  In  tutti  i territori comunali o loro parti, nei quali siano
  intervenuti  od  intervengano  lo  Stato  o la regione per opere di
  consolidamento  di  abitato  ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.
  445  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nessuna opera e
  nessun   lavoro,  salvo  quelli  di  manutenzione  ordinaria  o  di
  rifinitura,   possono   essere   eseguiti   senza   la   preventiva
  autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
    2.  Le  opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta
  con  ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
  possono   eccezionalmente   essere  intraprese  anche  prima  della
  predetta  autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta
  nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.