Art. 62 (L) 
                      Utilizzazione di edifici 
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28) 
 
    1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in 
  cemento armato e dei certificati di agibilita' da parte dei  comuni
  e' condizionato all'esibizione di  un  certificato  da  rilasciarsi
  dall'ufficio  tecnico  della  regione,  che  attesti  la   perfetta
  rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.