Art. 63 (L)
                            Opere pubbliche

    1.  Quando  si  tratti  di  opere  eseguite  dai  soggetti di cui
  all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della
  presente   parte  si  applicano  solo  nel  caso  in  cui  non  sia
  diversamente  disposto  dalla  citata  legge  n.  109 del 1994, dal
  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544,
  dal  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
  e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.