Art. 38
                     Organismi di conciliazione

  1.  Gli  enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su
istanza   della   parte   interessata,  a  gestire  un  tentativo  di
conciliazione  delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1
del  presente  decreto.  Tali organismi debbono essere iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
  2.  Il  Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita'
di  iscrizione  nel  registro  di  cui al comma 1, con regolamento da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto.  Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinate
altresi'  la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti.  Le camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito
organismi  di  conciliazione  ai sensi dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali
organismi nel registro.
  3.   L'organismo  di  conciliazione,  unitamente  alla  domanda  di
iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il  proprio  regolamento  di  procedura e comunica successivamente le
eventuali  variazioni.  Al  regolamento  debbono  essere  allegate le
tabelle  delle  indennita'  spettanti agli organismi di conciliazione
costituiti  da  enti  privati,  proposte  per  l'approvazione a norma
dell'articolo 39.
 
          Note all'art. 38:
              -  Si  riporta  il  comma  3  dell'art.  17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  Ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          29 dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento delle camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura):
              "Art.  4  (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita'
          delle  camere  di  commercio  e delle loro unioni spetta al
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale
          sulle  attivita'  delle  camere  di  commercio e delle loro
          unioni,   con   particolare   riferimento  agli  interventi
          realizzati e ai programmi attuati.
              2.  Le delibere di approvazione del bilancio preventivo
          e  del  conto  consuntivo,  della dotazione complessiva del
          personale   nonche'   quelle  di  variazione  del  bilancio
          preventivo  e  di  costituzione  di  aziende  speciali sono
          trasmesse  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato,  al  Ministero  del tesoro e alla regione
          competente.
              3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
          gestione   patrimoniale   e  finanziaria  delle  camere  di
          commercio.
              4.  Le  delibere  di cui al comma 2 divengono esecutive
          se,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dalla data di
          ricezione,  ridotto  a  trenta  giorni  per  le delibere di
          variazione    del    bilancio   preventivo,   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato non ne
          disponga,  con  provvedimento  motivato, anche su richiesta
          delle   regioni  competenti,  l'annullamento  per  vizi  di
          legittimita'  ovvero il rinvio alla camera di commercio per
          il riesame.
              5.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  puo' sospendere i termini di cui al comma
          4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
              6.  Le  delibere  riesaminate dalle camere di commercio
          sono  soggette  unicamente  al  controllo  di legittimita',
          limitatamente alle parti modificate.".