Art. 38
Organismi di conciliazione
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di
conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1
del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita'
di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate
altresi' la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito
organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali
organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le
eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione
costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 39.
Note all'art. 38:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
"Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attivita'
delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale
sulle attivita' delle camere di commercio e delle loro
unioni, con particolare riferimento agli interventi
realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del
personale nonche' quelle di variazione del bilancio
preventivo e di costituzione di aziende speciali sono
trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione
competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive
se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di
variazione del bilancio preventivo, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne
disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta
delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di
legittimita' ovvero il rinvio alla camera di commercio per
il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma
4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio
sono soggette unicamente al controllo di legittimita',
limitatamente alle parti modificate.".