Art. 39
Imposte e spese. Esenzione fiscale
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta di registro
entro il limite di valore di venticinquemila euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti
agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il
criterio di calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle
tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti
privati.
4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del presente
articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.
Nota all'art. 39:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17, legge n.
400/1988, si vedano le note all'art. 38.