Art. 39
                 Imposte e spese. Esenzione fiscale

  1.   Tutti   gli   atti,  documenti  e  provvedimenti  relativi  al
procedimento  di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  2.  Il  verbale di conciliazione e' esente dall'imposta di registro
entro il limite di valore di venticinquemila euro.
  3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti  l'ammontare  minimo  e  massimo delle indennita' spettanti
agli  organismi  di  conciliazione  costituiti  da enti pubblici e il
criterio  di  calcolo,  nonche'  i  criteri  per l'approvazione delle
tabelle  delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti
privati.
  4.  L'ammontare  dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre
anni  in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale
di  statistica,  dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
  5.  Le  tabelle  delle indennita', determinate a norma del presente
articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.
 
          Nota all'art. 39:
              - Per  il  testo  del  comma  3  dell'art. 17, legge n.
          400/1988, si vedano le note all'art. 38.