Art. 40 
                    Procedimento di conciliazione 
 
  1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del
procedimento  e  modalita'  di  nomina  del   conciliatore   che   ne
garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al  corretto  e  sollecito
espletamento dell'incarico. 
  2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti  non  raggiungano
un accordo, si conclude con una proposta  del  conciliatore  rispetto
alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione  non  ha  luogo,
indica la propria definitiva  posizione  ovvero  le  condizioni  alle
quali e' disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da'
atto in apposito verbale di fallita conciliazione,  del  quale  viene
rilasciata copia alle parti che la richiedano.  Il  conciliatore  da'
altresi' atto, con apposito verbale, della mancata  adesione  di  una
parte all'esperimento del tentativo di conciliazione. 
  3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non
possono essere utilizzate, salvo quanto previsto  dal  comma  5,  nel
giudizio  promosso  a  seguito  dell'insuccesso  del   tentativo   di
conciliazione, ne' possono essere oggetto di prova testimoniale. 
  4. Dal momento della  comunicazione  alle  altre  parti  con  mezzo
idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di  conciliazione
proposta agli organismi istituiti a norma  dell'articolo  38  produce
sulla prescrizione i medesimi effetti della  domanda  giudiziale.  La
decadenza e'  impedita,  ma  se  il  tentativo  fallisce  la  domanda
giudiziale  deve  essere  proposta  entro  il  medesimo  termine   di
decadenza decorrente dal deposito del  verbale  di  cui  al  comma  2
presso la segreteria dell'organismo di conciliazione. 
  5. La mancata comparizione  di  una  delle  parti  e  le  posizioni
assunte  dinanzi  al   conciliatore   sono   valutate   dal   giudice
nell'eventuale successivo giudizio  ai  fini  della  decisione  sulle
spese processuali, anche ai sensi  dell'articolo  96  del  codice  di
procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni
assunte dalle parti e il contenuto della sentenza  che  definisce  il
processo dinanzi a lui, puo' escludere,  in  tutto  o  in  parte,  la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha  rifiutato  la
conciliazione, e puo' anche condannarlo, in  tutto  o  in  parte,  al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente. 
  6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della societa'  prevedano
una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il
giudice, su istanza della  parte  interessata  proposta  nella  prima
difesa, dispone la sospensione del procedimento  pendente  davanti  a
lui fissando un termine di durata  compresa  tra  trenta  e  sessanta
giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione  davanti  ad  un
organismo di conciliazione ovvero quello  indicato  dal  contratto  o
dallo  statuto.  Il  processo  puo'  essere  riassunto  dalla   parte
interessata se l'istanza  di  conciliazione  non  e'  depositata  nel
termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione
e' allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la  causa  di
sospensione si intende cessata,  a  norma  dell'articolo  297,  primo
comma,  del  codice  di  procedura  civile,  decorsi  sei  mesi   dal
provvedimento di sospensione. 
  7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere  indicati
gli  estremi  dell'iscrizione  dell'organismo  di  conciliazione  nel
registro di cui all'articolo 38. 
  8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato processo verbale,
sottoscritto dalle parti  e  dal  conciliatore.  Il  verbale,  previo
accertamento della regolarita' formale, e' omologato con decreto  del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede  l'organismo  di
conciliazione, e costituisce titolo  esecutivo  per  l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e  per  l'iscrizione  di
ipoteca giudiziale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 40: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  96  e  297  del
          codice di procedura civile: 
              "Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta  che
          la parte soccombente ha agito o resistito in  giudizio  con
          mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza  dell'altra
          parte, la condanna, oltre che alle spese,  al  risarcimento
          dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento   cautelare   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente.". 
              "Art. 297  (Fissazione  della  nuova  udienza  dopo  la
          sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non  e'
          stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire,
          le parti debbono chiederne la fissazione entro  il  termine
          perentorio di sei mesi  dalla  cessazione  della  causa  di
          sospensione di cui  all'art.  3  del  codice  di  procedura
          penale o dal passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che
          definisce la controversia civile o  amministrativa  di  cui
          all'art. 295. 
              Nell'ipotesi dell'articolo  precedente  l'istanza  deve
          essere proposta  dieci  giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di sospensione. 
              L'istanza si propone con ricorso al giudice  istruttore
          o, in mancanza, al presidente del tribunale. 
              Il  ricorso,  col  decreto  che  fissa  l'udienza,   e'
          notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine
          stabilito dal giudice.".