Art. 40
Procedimento di conciliazione
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del
procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che ne
garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito
espletamento dell'incarico.
2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano
un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto
alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo,
indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle
quali e' disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da'
atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene
rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore da'
altresi' atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una
parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non
possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel
giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di
conciliazione, ne' possono essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo
idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione
proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce
sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La
decadenza e' impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2
presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni
assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice
nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle
spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di
procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni
assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il
processo dinanzi a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la
conciliazione, e puo' anche condannarlo, in tutto o in parte, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della societa' prevedano
una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il
giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima
difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a
lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta
giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un
organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o
dallo statuto. Il processo puo' essere riassunto dalla parte
interessata se l'istanza di conciliazione non e' depositata nel
termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione
e' allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di
sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo
comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal
provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati
gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel
registro di cui all'articolo 38.
8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato processo verbale,
sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo
accertamento della regolarita' formale, e' omologato con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di
conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo degli articoli 96 e 297 del
codice di procedura civile:
"Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.".
"Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la
sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e'
stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire,
le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine
perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di
sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura
penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la controversia civile o amministrativa di cui
all'art. 295.
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve
essere proposta dieci giorni prima della scadenza del
termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore
o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e'
notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine
stabilito dal giudice.".