ART. 40 (L)
        (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

   1.  Sulle  questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del
casellario  giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione
monocratica  e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di
procedura  penale,  il  tribunale  del  luogo  dove ha sede l'ufficio
locale nel cui ambito territoriale e' nata la persona cui e' riferita
l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone
nate  all'estero,  o  delle  quali non e' stato accertato il luogo di
nascita nel territorio dello Stato.
   2.  Sulle  questioni  concernenti  le  iscrizioni  e i certificati
dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti da reato e
dell'anagrafe  dei  carichi  pendenti  degli  illeciti amministrativi
dipendenti  da  reato  decide  il  Tribunale di Roma, in composizione
monocratica  e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
   (art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)
 
          Note all'art. 40:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  666 del codice di
          procedura penale:
              "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
          dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
          dell'interessato o del difensore.
              2.  Se la richiesta appare manifestamente infondata per
          difetto  delle  condizioni di legge ovvero costituisce mera
          riproposizione  di una richiesta gia' rigettata, basata sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito  il  pubblico  ministero, la dichiara inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato.  Contro  il  decreto  puo' essere proposto
          ricorso per cassazione.
              3.  Salvo  quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
          presidente  del collegio, designato il difensore di ufficio
          all'interessato   che   ne   sia   privo,   fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio e ne fa dare avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono essere
          depositate memorie in cancelleria.
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del  difensore  e del pubblico ministero. L'interessato che
          ne  fa  richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
          detenuto   o   internato   in   luogo   posto  fuori  della
          circoscrizione  del  giudice,  e'  sentito prima del giorno
          dell'udienza  dal  magistrato  di  sorveglianza  del luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
              5.  Il  giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
          tutti  i  documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
          se  occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
          del contraddittorio.
              6.   Il   giudice   decide  con  ordinanza.  Questa  e'
          comunicata  o  notificata  senza  ritardo  alle  parti e ai
          difensori,  che possono proporre ricorso per cassazione. Si
          osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni sulle
          impugnazioni   e  quelle  sul  procedimento  in  camera  di
          consiglio davanti alla corte di cassazione.
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a   meno   che   il   giudice   che  l'ha  emessa  disponga
          diversamente.
              8.  Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente, l'avviso
          previsto  dal  comma  3  e' notificato anche al tutore o al
          curatore;  se  l'interessato  ne  e' privo, il giudice o il
          presidente  del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
          tutore   e   al   curatore  competono  gli  stessi  diritti
          dell'interessato.
              9.  Il  verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art. 690 del codice di procedura penale:
              "Art.  690  (Questioni  concernenti  le  iscrizioni e i
          certificati). - 1.    Sulle    questioni   concernenti   le
          iscrizioni   e   i   certificati  decide,  in  composizione
          monocratica  e  con  le  forme  stabilite dall'art. 666, il
          tribunale  del  luogo dove ha sede l'ufficio del casellario
          giudiziale.".
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  82 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n.  231,  abrogato  a  decorrere dall'entrata in vigore del
          testo unico qui pubblicato:
              "Art.  82  (Questioni  concernenti  le  iscrizioni  e i
          certificati). - 1. Sulle questioni relative alle iscrizioni
          e  ai  certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale
          di  Roma, che decide in composizione monocratica osservando
          le disposizioni di cui all'art. 78.".