Art. 34 
               (Trattamenti con strumenti elettronici) 
 
  1. Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  con  strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate,  nei  modi  previsti
dal disciplinare tecnico  contenuto  nell'allegato  B),  le  seguenti
misure minime: 
    a) autenticazione informatica; 
    b)  adozione  di  procedure  di  gestione  delle  credenziali  di
autenticazione; 
    c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
    d) aggiornamento periodico  dell'individuazione  dell'ambito  del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla  gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 
    e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati  rispetto  a
trattamenti  illeciti  di  dati,  ad  accessi  non  consentiti  e   a
determinati programmi informatici; 
    f) adozione di procedure per la custodia di copie  di  sicurezza,
il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi; 
    g)  tenuta  di  un  aggiornato  documento   programmatico   sulla
sicurezza; 
    h) adozione di tecniche di cifratura o di  codici  identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a  rivelare  lo  stato  di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.