Art. 35 
       (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) 
 
   1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio  di
strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate,  nei  modi
previsti dal disciplinare  tecnico  contenuto  nell'allegato  B),  le
seguenti misure minime: 
   a) aggiornamento  periodico  dell'individuazione  dell'ambito  del
trattamento  consentito  ai  singoli   incaricati   o   alle   unita'
organizzative; 
   b) previsione di  procedure  per  un'idonea  custodia  di  atti  e
documenti affidati agli incaricati per lo  svolgimento  dei  relativi
compiti; 
   c) previsione di procedure per  la  conservazione  di  determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina  delle  modalita'
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.