Art. 55
             Elenco abbonati e servizi di consultazione

  1.  Sono  accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche
agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
   a)  almeno  un  elenco  completo  relativo  alla  rete  urbana  di
appartenenza  in  una  forma,  cartacea, elettronica o in entrambe le
forme,  approvata  dall'Autorita' e aggiornato a scadenze regolari ed
almeno una volta l'anno;
   b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
  2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
  3.  In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte
in  termini  di  disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, dalla
data di entrata in vigore del Codice, e fintantoche' il Ministero non
riscontri   il   venir  meno  di  tali  condizioni,  al  servizio  di
consultazione  degli  elenchi  di  cui al comma 1, lettera b), non si
applicano  gli  obblighi  di  fornitura  del  servizio universale. Il
Ministero  verifica  il  permanere delle predette condizioni, sentiti
gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
  4.  Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1 comprendono, fatte salve le
disposizioni  in  materia di protezione dei dati personale, tutti gli
abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
  5.  L'Autorita'  assicura  che le imprese che forniscono servizi di
cui  al  comma  1  applichino il principio di non discriminazione nel
trattamento  e nella presentazione delle informazioni loro comunicate
da altre imprese.
  6.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di
concerto  con  i  Ministri  della  giustizia  e  dell'interno, previa
consultazione  ai  sensi  dell'articolo  11,  sono  disciplinati  gli
obblighi e le modalita' di comunicazione al Ministero, da parte delle
imprese,  delle  attivazioni in materia di portabilita' del numero di
cui all'articolo 80.
  7.  Ogni  impresa  e'  tenuta  a rendere disponibili, anche per via
telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno
gli  elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del
traffico  prepagato  della telefonia mobile, che sono identificati al
momento  dell'attivazione  del  servizio.  L'autorita' giudiziaria ha
facolta'  di  accedere  per  fini di giustizia ai predetti elenchi in
possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
 
          Nota all'art. 55:
              - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri"
          cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                (omissis).".