Art. 56 
                      Telefoni pubblici a pagamento 
    1.  Nel  rispetto   delle   disposizioni   emanate   in   materia
dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a
pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti  finali
in termini di copertura  geografica,  numero  di  apparecchi  e  loro
accessibilita' per gli  utenti  disabili,  nonche'  di  qualita'  del
servizio. Il Ministero vigila  sull'applicazione  delle  disposizioni
del presente comma. 
    2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del Codice, previa consultazione dei soggetti  interessati  ai
sensi dell'articolo 83, individua le  localizzazioni  nelle  quali  i
servizi di  cui  al  comma  1  o  servizi  analoghi  sono  ampiamente
disponibili e per le quali pertanto  non  possono  essere  prescritti
obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1. 
    3. Le chiamate d'emergenza  dai  telefoni  pubblici  a  pagamento
utilizzando il numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri
di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e  senza  dover
utilizzare  alcun   mezzo   di   pagamento.   Il   Ministero   vigila
sull'applicazione del presente comma.