Art. 58 
                       Designazione delle imprese 
    1.  L'Autorita'  puo'  designare  una  o  piu'  imprese   perche'
garantiscano la fornitura del  servizio  universale,  quale  definito
agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale  da  coprire
l'intero  territorio  nazionale.  L'Autorita'  puo'  designare   piu'
imprese o gruppi di  imprese  per  fornire  i  diversi  elementi  del
servizio universale o per coprire  differenti  parti  del  territorio
nazionale. 
    2. Nel designare le imprese  titolari  di  obblighi  di  servizio
universale in tutto il territorio  nazionale  o  in  parte  di  esso,
l'Autorita' applica un sistema di designazione  efficace,  obiettivo,
trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa e' esclusa a
priori.  Il  sistema  di  designazione  garantisce  che  il  servizio
universale sia fornito secondo criteri di economicita' e consente  di
determinare  il  costo  netto  degli   obblighi   che   ne   derivano
conformemente all'articolo 62. 
    3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la societa'  Telecom
Italia  continua  ad  essere  incaricata  di  fornire   il   servizio
universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2,
sull'intero territorio nazionale.