Art. 59 
                      Accessibilita' delle tariffe 
    1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e il livello delle  tariffe
al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e  57,
sono soggetti agli obblighi di servizio universale  e  forniti  dalle
imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al
reddito dei consumatori. 
    2. L'Autorita' puo' prescrivere che le imprese designate ai sensi
dell'articolo  58  propongano  ai  consumatori  opzioni   o   formule
tariffarie  diverse  da  quelle  proposte   in   normali   condizioni
commerciali, in particolare per garantire che i consumatori  a  basso
reddito  o  con  esigenze  sociali  particolari  non  siano   esclusi
dall'accesso  e  dall'uso  dei  servizi  telefonici  accessibili   al
pubblico. 
    3. L'Autorita' puo' prescrivere alle imprese  designate  soggette
agli obblighi di cui agli articoli 54,  55,  56  e  57  di  applicare
tariffe comuni, comprese le  perequazioni  tariffarie,  in  tutto  il
territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. 
    4. L'Autorita' provvede affinche', quando un'impresa designata e'
tenuta  a  proporre  opzioni  tariffarie  speciali,  tariffe  comuni,
comprese le  perequazioni  tariffarie  geografiche,  o  a  rispettare
limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e  siano
pubblicate  ed  applicate  nel  rispetto   del   principio   di   non
discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o la revoca  di
determinate formule tariffarie.