Art. 60 
                        Controllo delle spese 

 
    1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le
prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto  a  quelli  di  cui  agli
articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono  le  condizioni  e
modalita' di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia  costretto
a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non  sono
indispensabili per il servizio richiesto. 
    2. Le imprese designate soggette  agli  obblighi  previsti  dagli
articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2,  forniscono  le  prestazioni  e  i
servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che  gli
abbonati possano  sorvegliare  e  controllare  le  proprie  spese  ed
evitare una cessazione ingiustificata del servizio. 
    3. L'Autorita' vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e  2  e
puo' disporre che qualora le prestazioni  di  cui  al  comma  2  sono
ampiamente  disponibili,  non  si  da'  luogo  all'imposizione  degli
obblighi di fornitura ivi prescritti.