Art. 61 
          Qualita' del servizio fornito dalle imprese designate 
    1. L'Autorita' provvede  affinche'  tutte  le  imprese  designate
soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57  e  59,
comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate  sulla  loro
efficienza nella fornitura del  servizio  universale,  basandosi  sui
parametri di qualita' del servizio, sulle definizioni e sui metodi di
misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate  sono
comunicate anche all'Autorita'. 
    2. L'Autorita' puo' inoltre specificare,  previa  definizione  di
parametri idonei, norme supplementari di qualita'  del  servizio  per
valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi  agli
utenti  finali  disabili  e  ai  consumatori  disabili.   L'Autorita'
provvede affinche' le informazioni sull'efficienza delle  imprese  in
relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a  sua
disposizione. 
    3. L'Autorita' specifica, con appositi provvedimenti,  contenuto,
forma e modalita' di pubblicazione delle  informazioni,  in  modo  da
garantire che gli utenti finali e i  consumatori  abbiano  accesso  a
informazioni complete, comparabili e di facile impiego. 
    4.  L'Autorita'  fissa  obiettivi  qualitativi  per  le   imprese
assoggettate ad obblighi  di  servizio  universale  almeno  ai  sensi
dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto
del parere dei soggetti interessati,  applicando  in  particolare  le
modalita' stabilite all'articolo 83. 
    5. L'Autorita' controlla il rispetto degli obiettivi  qualitativi
da parte delle imprese designate. 
    6. L'Autorita' adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli
obiettivi qualitativi da  parte  dell'impresa,  misure  specifiche  a
norma del Capo II del presente Titolo. L'Autorita' puo'  esigere  una
verifica  indipendente  o   una   valutazione   dei   dati   relativi
all'efficienza, a  spese  dell'impresa  interessata,  allo  scopo  di
garantire  l'esattezza  e  la  comparabilita'  dei   dati   messi   a
disposizione  dalle  imprese  soggette  ad   obblighi   di   servizio
universale.