Art. 41. 
                Definizione e vincolo di solidarieta' 
 
  1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno  speciale  contratto  di
lavoro  mediante  il  quale  due  lavoratori   assumono   in   solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. 
  2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al  comma  1  e
fatta  salva  una  diversa  intesa  tra  le  parti  contraenti,  ogni
lavoratore   resta   personalmente   e   direttamente    responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei  limiti  di
cui al presente capo. 
  3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o  previsioni
dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di  loro,  nonche'  di  modificare  consensualmente  la  collocazione
temporale dell'orario di lavoro,  nel  qual  caso  il  rischio  della
impossibilita' della  prestazione  per  fatti  attinenti  a  uno  dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato. 
  4.  Eventuali  sostituzioni  da  parte  di  terzi,  nel   caso   di
impossibilita' di uno  o  entrambi  i  lavoratori  coobbligati,  sono
vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del  datore  di
lavoro. 
  5.  Salvo  diversa  intesa  tra  le  parti,  le  dimissioni  o   il
licenziamento  di   uno   dei   lavoratori   coobbligati   comportano
l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione  non
trova applicazione se, su richiesta del  datore  di  lavoro,  l'altro
prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il  contratto
di lavoro ripartito si trasforma in un normale  contratto  di  lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile. 
  6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di  entrambi  i
lavoratori coobbligati e' disciplinato ai  sensi  dell'articolo  1256
del codice civile. 
 
          Note all'art. 41:
              - Il  testo  dell'art.  2094  del  codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2094  (Prestatore  di  lavoro subordinato). - E'
          prestatore  di  lavoro  subordinato chi si obbliga mediante
          retribuzione   a  collaborare  nell'impresa,  prestando  il
          proprio  lavoro  intellettuale  o manuale alle dipendenze e
          sotto la direzione dell'imprenditore.».
              -  Il  testo  dell'art.  1256  del  codice civile e' il
          seguente:
              «Art.  1256 (Impossibilita' definitiva e impossibilita'
          temporanea). - L'obbligazione  si  estingue quando, per una
          causa  non  imputabile  al debitore, la prestazione diventa
          impossibile.
              Se  l'impossibilita'  e'  solo temporanea, il debitore,
          finche'  essa  perdura,  non  e'  responsabile  del ritardo
          nell'adempimento.  Tuttavia  l'obbligazione  si estingue se
          l'impossibilita'  perdura  fino  a  quando, in relazione al
          titolo  dell'obbligazione  o  alla  natura  dell'oggetto il
          debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire
          la  prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a
          conseguirla».