Art. 42. 
                        Forma e comunicazioni 
 
  1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in  forma  scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi: 
    a) la misura percentuale e la collocazione temporale  del  lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o  annuale  che  si  prevede  venga
svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese  tra
loro intercorse,  ferma  restando  la  possibilita'  per  gli  stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la  modificazione  consensuale  della
distribuzione dell'orario di lavoro; 
    b) il  luogo  di  lavoro,  nonche'  il  trattamento  economico  e
normativo spettante a ciascun lavoratore; 
    c) le eventuali misure  di  sicurezza  specifiche  necessarie  in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto. 
  2.  Ai  fini  della  possibilita'  di  certificare  le  assenze,  i
lavoratori sono tenuti  a  informare  preventivamente  il  datore  di
lavoro, con cadenza  almeno  settimanale,  in  merito  all'orario  di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.