Art. 44
                  Principio di non discriminazione

  1.  Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti  dalla  legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve
ricevere,   per  i  periodi  lavorati,  un  trattamento  economico  e
normativo  complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parita' di mansioni svolte.
  2.  Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati
e'   riproporzionato,   in   ragione   della  prestazione  lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della  retribuzione  globale  e  delle  singole  componenti  di essa,
nonche'  delle  ferie  e dei trattamenti per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
  3.  Ciascuno  dei  lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare
alle  riunioni  assembleari  di  cui all'articolo 20, legge 20 maggio
1970,  n.  300,  entro  il  previsto  limite complessivo di dieci ore
annue,   il   cui   trattamento  economico  verra'  ripartito  fra  i
coobbligati    proporzionalmente    alla    prestazione    lavorativa
effettivamente eseguita.
 
          Nota all'art. 44:
              - Il  testo  dell'art. 20 della citata legge n. 300 del
          1970, e' il seguente:
              "Art.  20  (Assemblea). - I lavoratori hanno diritto di
          riunirsi,  nella  unita' produttiva in cui prestano la loro
          opera,   fuori   dell'orario  di  lavoro,  nonche'  durante
          l'orario  di  lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
          quali  verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori
          condizioni  possono  essere  stabilite dalla contrattazione
          collettiva.
              Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei
          lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
          congiuntamente,  dalle  rappresentanze  sindacali aziendali
          nell'unita' produttiva, con ordine del giorno su materie di
          interesse  sindacale  e  del  lavoro  e secondo l'ordine di
          precedenza  delle  convocazioni,  comunicate  al  datore di
          lavoro.
              Alle  riunioni possono partecipare, previo preavviso al
          datore  di  lavoro,  dirigenti esterni del sindacato che ha
          costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
              Ulteriori  modalita'  per  l'esercizio  del  diritto di
          assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi
          di lavoro, anche aziendali.".