Art. 45. 
                     Disposizioni previdenziali 
 
  1.  Ai  fini  delle  prestazioni  della  assicurazione  generale  e
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,  della
indennita' di malattia e di ogni altra  prestazione  previdenziale  e
assistenziale e delle relative  contribuzioni  connesse  alla  durata
giornaliera,  settimanale,  mensile  o  annuale   della   prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito
sono assimilati ai lavoratori a  tempo  parziale.  Il  calcolo  delle
prestazioni  e  dei  contributi  andra'   tuttavia   effettuato   non
preventivamente ma mese per mese, salvo  conguaglio  a  fine  anno  a
seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.