Art. 131.
                             Inibitoria
  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale puo'
chiedere  che  sia  disposta  l'inibitoria  della  fabbricazione, del
commercio  e  dell'uso  di quanto costituisce violazione del diritto,
secondo  le  norme  del  codice  di  procedura  civile  concernenti i
procedimenti cautelari.
  2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il  giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.