Art. 58
                Modalita' della fruibilita' del dato

  1.  Il  trasferimento  di  un  dato da un sistema informativo ad un
altro non modifica la titolarita' del dato.
  2.   Le   pubbliche  amministrazioni  possono  stipulare  tra  loro
convenzioni  finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui
siano titolari.
  3.  Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a
favorire  la  fruibilita'  informatica  dei  dati  tra  le  pubbliche
amministrazioni  centrali  e, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra  le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie
locali.
 
          Nota all'art. 58:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.